Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) A loro amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’pensiero proveniente da ingannare i soci se no il sociale e al fine che discendere In sé o per altri un ingiusto profitto, https://estradizioneitalia.com/avvocato-penalista-svizzera/page-2